Tirocini extracurriculari Regione Lazio: nuove disposizioni dal 01 ottobre 2017

Con il Bollettino ufficiale n. 70, la Regione Lazio ha recepito le disposizioni attuative della conferenza permanente Stato – Regioni del 25 maggio 2017 sull’applicazione dell’art.1, cc da 34 a 36, L. 92/2012

Più sinteticamente, con tale delibera, la Regione Lazio ha aggiornato le disposizioni attuative in materia di tirocini ordinari extracurriculari.

“Il tirocinio è una misura di politica attiva volta a favorire l’orientamento al lavoro, l’arricchimento delle conoscenze, l’acquisizione di competenze professionali e l’inserimento o il reinserimento lavorativo” (Art. 1).

Le novazioni normative sono numericamente esigue (destinatari, durata, indennizzo, limiti numerici) ma, alcune, di grande rilievo con sicure ripercussioni sulla fruizione di tale strumento da parte delle aziende.

Analizziamole in dettaglio.

 

  • Destinatari

La platea dei soggetti con cui è possibile stipulare un rapporto di tirocinio, che, ricordiamo, non si configura come un rapporto di lavoro subordinato, è rimasta pressoché invariata; è stata però, a differenza del precedente accordo attuativo del 2013, opportunamente dettagliata in un articolo dedicato (art. 2).

Destinatari dei tirocini (formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento lavorativo) sono:

  • Lavoratori in stato di disoccupazione ex art. 19 d. lgs. n. 150/2015;
  • Inoccupati (se hanno conseguito il titolo di studio entro e non oltre dodici mesi, possono stipulare un tirocinio formativo e di orientamento).
  • Lavoratori beneficiari di strumenti a sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro (CIG – CIGS – CIG in deroga);
  • Lavoratori a rischio disoccupazione (ovverossia che hanno già ricevuto la comunicazione di licenziamento, anche in pendenza del periodo di preavviso ex art. 19, c.4 d. lgs. n. 150/2015);
  • Lavoratori già occupati che siano, però, in cerca di un’altra occupazione.
  • Le persone disabili di cui all’art. 1, co. 1, della l. n. 68/1999 e le persone svantaggiate ai sensi della l.n. 381/1991; i richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del d.p.r. n. 21/2015; le vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, ai sensi del d.lgs. n. 286/1998; vittime di tratta ai sensi del d.lgs. n. 24/2014.

 

  • Durata

Nessuna variazione è stata apportata circa i tirocini stipulati con i soggetti di cui all’art. 2, c.1 lettera e della convezione, (soggetti svantaggiati) la cui durata può arrivare fino a 12 mesi, e quelli stipulati con i soggetti disabili, la cui durata può arrivare fino a 24 mesi.

È stata equiparata, invece, la durata massima dei tirocini formativi e di orientamento (previsti per i neodiplomati da meno di un anno) e dei tirocini extracurriculari che, nella nuova normativa, non può essere superiore a 6 mesi, compresivi di proroghe (contro i 12 mesi della precedente normativa del 2013).

La durata minima è fissata a 2 mesi, fatto salvo per i tirocini attivati nelle attività stagionali per cui si arriva ad un limite minimo di 14 giorni ed limite un massimo di 3 mesi.

Il tirocinio non può essere attivato se, nei due anni precedenti all’attivazione dello stesso, il tirocinante abbia avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico con il medesimo soggetto.

Non è motivo ostativo l’aver utilizzato il tirocinante con prestazioni di lavoro accessorio (c.d. Voucher Inps ), per non più di 30 giorni anche non consecutivi, nei sei mesi precedenti o per non più di 140 ore, nei sei mesi precedenti, nel caso di attivazione del nuovo contratto di lavoro occasionale “PrestO” (art. 7)

 

  • Limiti numerici e premialità

Le quote di contingentamento per definire il limite dei tirocini attivabili sono le stesse della normativa del 2013:

  • Da 0 a 5 dipendenti: 1 stagista
  • Da 6 a 20 dipendenti: 2 stagisti
  • Da 21 in poi: il 10% del personale

La novità fondamentale è che le quote di contingentamento si riferiscono, non più alla forza aziendale complessiva, bensì alla dimensione dell’unità operativa.

Spieghiamo in dettaglio questa novità.

Costituisce “Unità operativa” il luogo dove si svolge stabilmente l’attività lavorativa di uno o più dipendenti ovvero la sezione produttiva aziendale avente caratteristiche di omogeneità (messaggio Inps n. 1444 del 31-03-2017). Ad es.: una società esercente attività di mense aziendali che disloca i propri dipendenti in due o più mense.

In concreto, se la società dell’esempio ha due unità operative in cui impiega un dipendente a tempo indeterminato ognuna, può attivare nel complesso due tirocini (uno, su entrambe le unità operative). Con la vecchia normativa avrebbe potuto attivare un solo tirocinio, tenendo conto che la forza aziendale complessiva è di due dipendenti.

Altra novità è il principio di premialità, per cui i soggetti ospitanti possono attivare, in deroga ai limiti numerici, un massimo di:

  1. a) un tirocinio se hanno assunto almeno 20% dei tirocinanti attivati nel 24 mesi precedenti;
  2. b) due tirocini se hanno assunto almeno il 50% dei tirocinanti attivati nel 24 mesi precedenti;
  3. c) tre tirocini se hanno assunto almeno il 75% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti;
  4. d) quattro tirocini se hanno assunto il 100% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti.

I lavoratori da prendere in considerazione ai fini del computo sono:

  • Lavoratori assunti a tempo indeterminato;
  • Lavoratori assunti a tempo determinato “purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio” (art. 8)

Vengono espressamente esclusi dal computo gli apprendisti. Questa nuova disposizione suscita non poche perplessità data l’equiparazione, fissata con legge (art. 41 D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81), del rapporto di lavoro subordinato di apprendistato con il rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

La spiegazione, però, sta nel fatto che gli apprendisti non possono ricoprire il ruolo di “tutor formativo” del futuro stagista perché anch’essi inseriti in un percorso formativo.

 

  • Indennità di partecipazione

L’indennità di partecipazione da corrispondere al tirocinante è stata aumentata da € 400 ad €800 lordi da erogare “in misura proporzionale all’effettiva partecipazione al tirocinio, su base mensile, qualora l’impegno in termini di orario previsto dal Piano Formativo Individuale sia inferiore, ma comunque superiore al 50%, rispetto a quello previsto per i lavoratori subordinati dal Contratto collettivo” di riferimento del soggetto ospitante (art. 15)

Vengono fatte salve le altre disposizioni circa le modalità di attivazione, sulle caratteristiche dei soggetti promotori e ospitanti, sulle garanzie assicurative e sulle attività di monitoraggio attivate dai soggetti promotori.

 

Per qualsiasi ulteriore chiarimento potete contattare i collaboratori dello Studio Davado Clelia, nella Sezione Contatti o al nostro indirizzo mail

 

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