Divieto di pagamento in contanti degli stipendi dal 1° Luglio 2018

La L. 27 dicembre 2017, n. 205, c.d. Legge di Bilancio 2018, all’art. 1 c. 910-914 introduce norme ferree circa la corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori:

I datori di lavoro o committenti non potranno più corrispondere la retribuzione, e ogni anticipo di essa, per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato” (comma 911) con l’esclusione dei rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni […] e quelli rientranti nell’ambito di applicazione dei CCNL per gli addetti a servizi familiari e domestici (Colf-Badanti) (comma 913).

A far data dal 1° luglio 2018, pertanto, il pagamento a titolo di retribuzione potrà avvenire solo “attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:

  1. a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
  2. b) strumenti di pagamento elettronico;
  3. c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
  4. d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. L’impedimento s’intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché’ di età non inferiore a sedici anni”. (Comma 910)

La violazione del vigente obbligo, che, precisiamo, si riferisce all’intera somma erogata a titolo di retribuzione, comporta a carico del datore di lavoro o committente una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro (comma 913) e a nulla vale la firma apposta sulla busta paga come prova dell’avvenuto pagamento.

Ai fini ispettivi hanno valore probatorio tutte le ricevute che attestino l’avvenuto saldo della retribuzione, si consiglia, pertanto, di tenere copia di tali ricevute.

 

 

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